1 Ambito di applicazione

Le presenti condizioni generali di contratto (di seguito «CGC») si applicano ai prodotti e servizi concordati tra il partner contrattuale e checksum AG (di seguito «checksum») nell’ambito dell’acquisto, del noleggio e del funzionamento di app di pagamento con e senza operatore e terminali di pagamento per tapypay, compresi gli accessori (di seguito «terminali»).

Le presenti CGC costituiscono parte integrante del contratto stipulato. Le parti contrattuali concordate costituiscono parte integrante del contratto stipulato tra il partner contrattuale e checksum per i terminali di pagamento.

2. Prezzi, imposte e condizioni di pagamento

2.1 Prezzi

Per i prodotti e i servizi di checksum si applicano i prezzi e le tariffe stabiliti nelle parti contrattuali.

2.2 Imposte

I prezzi e le commissioni stabiliti nei contratti per i prodotti e i servizi di checksum si intendono, salvo diversa indicazione, al netto dell’imposta sul valore aggiunto, delle imposte alla fonte e di altri oneri. Tutte le imposte e gli oneri che, in base alla legislazione del Paese del partner contrattuale, sono o potrebbero essere applicati in futuro ai servizi forniti da checksum nell’ambito dei contratti sono a carico del partner contrattuale. Il partner contrattuale è in ogni caso tenuto a rispettare le disposizioni applicabili nel proprio Paese in materia di imposte indirette, imposte alla fonte e altri eventuali oneri. Qualora terzi avanzino pretese nei confronti del partner contrattuale o di checksum, il partner contrattuale manleverà completamente checksum.

2.3 Fatturazione

2.3.1 Forma

Le fatture vengono inviate o rese accessibili al partner contrattuale per via elettronica (ad es. tramite e-mail o tramite una piattaforma messa a disposizione da checksum nell’ambito di un servizio o come fattura elettronica, eBill o simili). Su richiesta e a pagamento, le fatture annuali possono essere inviate per posta.

2.3.2 Prezzo di acquisto

Salvo diversamente concordato, il prezzo di acquisto sarà fatturato al partner contrattuale dopo la consegna dei terminali.

2.3.3 Canoni di noleggio

Salvo diversamente concordato, i canoni di noleggio saranno fatturati mensilmente o annualmente in anticipo, la prima volta dopo la consegna dei terminali.

2.3.4 Licenza software e costi di assistenza

Salvo diversamente concordato, le licenze software ricorrenti e/o i costi di servizio saranno fatturati annualmente in anticipo (terminali acquistati) o mensilmente in anticipo insieme ai costi di noleggio (terminali a noleggio). I servizi relativi alla messa in funzione del terminale di pagamento saranno fatturati immediatamente dopo la loro fornitura.

In caso di sostituzione del terminale, i costi di servizio già pagati saranno addebitati proporzionalmente in base al nuovo accordo sui costi. In caso di recesso da parte del partner contrattuale, non sussiste alcun diritto al rimborso dei costi già pagati.

2.3.5 Costi di utilizzo

Salvo diversamente concordato, le tariffe ricorrenti per l’utilizzo di checksum vengono fatturate annualmente o mensilmente in anticipo, dopo la consegna dei terminali.

In caso di recesso da parte del partner contrattuale, non sussiste alcun diritto al rimborso delle tariffe già versate.

2.4 Pagamento

Si applicano le modalità di pagamento concordate nel contratto. Il termine di pagamento è di 30 giorni dalla data della fattura, trascorso il quale il partner contrattuale cade in mora senza necessità di sollecito. checksum ha il diritto di richiedere un acconto o un pagamento anticipato, le cui modalità di pagamento saranno concordate separatamente. La compensazione dei crediti del partner contrattuale nei confronti di checksum richiede il previo consenso scritto di checksum. checksum ha il diritto di compensare in qualsiasi momento i crediti nei confronti del partner contrattuale.

2.5 Ritardo nel pagamento

In caso di ritardo da parte del partner contrattuale, checksum ha il diritto di applicare un interesse di mora del 10% p.a. sull’importo della fattura e di addebitare al partner contrattuale tutte le spese di sollecito e di incasso. checksum si riserva inoltre il diritto di non effettuare riparazioni su terminali difettosi, di non fornire materiale, di sospendere la fornitura dei servizi o di mettere fuori servizio i terminali interessati dal ritardo di pagamento dopo la scadenza infruttuosa del termine di sollecito. I costi per il ripristino della funzionalità sono a carico del partner contrattuale.

3 Consegna

3.1 Informazioni generali

checksum è responsabile della consegna dei terminali alla sede indicata nel modulo contrattuale. Il rischio di danni e perdita dei terminali passa al partner contrattuale al momento della ricezione dei terminali.

3.2 Dati di consegna e ritardo nella consegna

I dati di consegna eventualmente indicati nel modulo contrattuale sono da considerarsi solo indicativi e non vincolanti.

In caso di ritardi nella consegna, checksum ne informerà immediatamente il partner contrattuale. Se i terminali non vengono consegnati entro 3 mesi dalla data di consegna concordata per colpa di checksum, il partner contrattuale può recedere dal contratto in questione. checksum declina ogni responsabilità in relazione a ritardi nella consegna causati dal produttore dei terminali o da altri terzi.

3.3 Controllo dei terminali

Il partner contrattuale è tenuto a verificare il funzionamento e lo stato dei terminali consegnati entro 10 giorni dal ricevimento e a comunicare per iscritto a checksum eventuali difetti riscontrati entro tale termine. Se entro tale termine non viene presentata alcuna reclamo, i terminali si considerano accettati in conformità al contratto.

4 Disposizioni speciali Terminali di acquisto

4.1 Riserva di proprietà

I terminali rimangono di proprietà di checksum fino al completo pagamento del prezzo di acquisto. Fino a quel momento, il partner contrattuale non può trasferire i terminali a terzi, né venderli o darli in pegno.

4.2 Ritardo nell’accettazione

Il partner contrattuale si impegna ad accettare i terminali acquistati entro 3 mesi dalla conclusione del contratto. Se il partner contrattuale è in mora con l’accettazione, checksum può

 

4.3 Garanzia

Il partner contrattuale è tenuto a comunicare per iscritto a checksum entro 10 giorni eventuali difetti dovuti a vizi di materiale o di fabbricazione, compresi i difetti relativi al software del terminale, che si manifestano entro 12 mesi dalla consegna. Per tali difetti, checksum provvederà alla riparazione o, se lo ritiene opportuno, alla sostituzione. La riparazione dei difetti avverrà esclusivamente presso la sede di checksum o delle sue aziende partner. Il partner contrattuale adotterà le misure necessarie affinché i terminali non subiscano ulteriori danni durante il trasporto a checksum. Le parti sostituite e ritirate diventano di proprietà di checksum. È escluso il recesso dal modulo contrattuale o una riduzione del prezzo. La garanzia è limitata a 12 mesi dalla consegna e decade nella misura in cui i difetti sono stati causati dal partner contrattuale, ad esempio a causa di un’installazione impropria, un uso scorretto, l’apertura dei terminali o l’esecuzione autonoma di modifiche o riparazioni. Allo stesso modo, la garanzia decade per i terminali acquistati che sono stati precedentemente noleggiati dal partner contrattuale.

5 Disposizioni particolari Terminali a noleggio

checksum mette a disposizione del partner contrattuale, per la durata del noleggio, terminali perfettamente funzionanti, tecnologicamente aggiornati e conformi alle norme di sicurezza. checksum si riserva il diritto di sostituire in qualsiasi momento un terminale noleggiato con un altro equivalente. I terminali possono essere utilizzati solo per l’uso previsto. Il partner contrattuale è tenuto a trattare i terminali con la massima cura e a utilizzarli in conformità con le istruzioni per l’uso di checksum. Il collegamento di dispositivi aggiuntivi e il cambiamento di ubicazione dei terminali sono consentiti al partner contrattuale solo previo consenso scritto

di checksum.

I terminali noleggiati rimangono in ogni momento di proprietà di checksum. La cessione dei terminali a terzi o il subaffitto richiedono il previo consenso scritto di checksum. In questi casi, il partner contrattuale rimane responsabile per qualsiasi abuso o danno.

6 Diritti d’uso e diritti d’autore

checksum concede al partner contrattuale, per la durata del contratto, un diritto d’uso non esclusivo sul software del terminale, sul software dell’interfaccia e sull’app (di seguito denominati collettivamente «software»). Il diritto d’uso può essere trasferito alle società affiliate del partner contrattuale o a terzi solo previo consenso scritto di checksum.

Tutti i componenti del software sono opere protette dal diritto d’autore e possono essere utilizzati solo per l’uso previsto. È vietato qualsiasi intervento sul software. In caso di violazione delle disposizioni del presente paragrafo, tutti i diritti d’uso decadono.

7 Obblighi del partner contrattuale

7.1 Infrastruttura del partner contrattuale

7.1.1 Informazioni generali

L’acquisto, il funzionamento e la manutenzione di un’infrastruttura adeguata al funzionamento dei terminali, nonché le misure di sicurezza contro l’uso improprio dell’infrastruttura, sono di esclusiva responsabilità del partner contrattuale. Tutti i costi per le modifiche all’infrastruttura sono a carico del partner contrattuale.

7.1.2 Misure di sicurezza contro l’uso improprio

Il partner contrattuale deve formare il proprio personale sul corretto utilizzo dei terminali a intervalli regolari, in particolare al momento della loro messa in funzione. Deve inoltre garantire, attraverso misure adeguate, che terzi non autorizzati non possano accedere ai terminali e che non sia possibile manipolarli. Ciò in particolare per impedire che

 

Per garantire che ai terminali non siano applicati dispositivi di skimming, il partner contrattuale deve effettuare un controllo visivo quotidiano. In casi eccezionali, come ad esempio un aumento significativo delle manipolazioni dei terminali riscontrato in generale sul mercato o presso il partner contrattuale, checksum si riserva il diritto di imporre al partner contrattuale di aumentare la frequenza dei controlli.

Tra le misure da adottare figurano in particolare la protezione tramite password sul dispositivo mobile e l’uso accurato dei dati di accesso personali (di seguito «dati di accesso») per l’utilizzo dei servizi checksum. Il partner contrattuale è responsabile di garantire che i dati di accesso siano adeguatamente protetti dall’accesso di terzi non autorizzati. Inoltre, deve rinnovare regolarmente le password. Chiunque si identifichi nei confronti di checksum utilizzando i dati di accesso è considerato legittimato dal partner contrattuale all’utilizzo dei servizi checksum. checksum verifica solo i dati di accesso; non viene effettuata alcuna ulteriore verifica di legittimazione. Il partner contrattuale è responsabile di tutte le azioni compiute da terzi utilizzando i dati di accesso come se fossero proprie.

Qualora vengano rilevati dispositivi sospetti o sconosciuti installati sui terminali o sussista il timore che terzi non autorizzati abbiano acquisito conoscenza dei dati di accesso, il partner contrattuale è tenuto a informare immediatamente checksum. In tal caso, non è più consentito effettuare pagamenti tramite i terminali interessati.

7.2 Esecuzione degli aggiornamenti software

Al fine di garantire la ricezione degli aggiornamenti software, il partner contrattuale assicura che i terminali siano alimentati con corrente elettrica 24 ore al giorno e dispongano di connessioni di comunicazione aperte. Si prega di notare che in modalità operativa di elaborazione delle transazioni i terminali non possono ricevere aggiornamenti software.

Al fine di garantire il corretto funzionamento e il rispetto delle norme di sicurezza, è obbligatorio che il partner contrattuale esegua gli aggiornamenti software entro i termini stabiliti da checksum. In caso di mancato rispetto di tale obbligo, checksum ha il diritto di sospendere la fornitura dei servizi. checksum si riserva il diritto di modificare il software a propria discrezione o di eseguire lavori di manutenzione. Se ciò comporta adeguamenti dell’infrastruttura, il partner contrattuale è tenuto a provvedere a tali adeguamenti a proprie spese, seguendo le istruzioni di checksum.

7.3 Disattivazione permanente e smaltimento dei terminali

Per motivi di sicurezza, i terminali segnalati come rubati vengono disattivati in modo permanente da checksum. La disattivazione permanente viene effettuata su richiesta scritta del partner contrattuale e non può essere annullata.

7.4 Modifiche da parte del partner contrattuale

In caso di modifiche da parte del partner contrattuale (ad es. relative alla forma giuridica, all’indirizzo o all’ubicazione del terminale), il partner contrattuale è tenuto a informare immediatamente checksum per iscritto. checksum ha il diritto di addebitare al partner contrattuale i costi sostenuti a causa delle modifiche.

8 Servizi

8.1 Informazioni generali

Per la messa in funzione e il mantenimento del funzionamento dei terminali, il partner contrattuale è tenuto a stipulare i relativi pacchetti di servizi nei moduli contrattuali. L’obbligo di assistenza si applica anche agli eventuali terminali immagazzinati dal partner contrattuale come apparecchi di ricambio. Gli orari di funzionamento per la fornitura dei servizi di assistenza sono indicati nel contratto.

8.2 Servizi di assistenza per la messa in funzione

checksum effettua nei sistemi tutte le configurazioni necessarie per il funzionamento dei terminali. Ulteriori servizi nell’ambito della messa in funzione vengono forniti secondo quanto concordato nel contratto.

8.3 Servizi per il funzionamento

8.3.1 Funzionamento del sistema

checksum garantisce il collegamento dei terminali ai sistemi di pagamento locali e internazionali.

8.3.2 Hotline

checksum offre assistenza telefonica negli orari e nelle lingue indicati nella panoramica dei servizi. La hotline assiste il partner contrattuale nell’utilizzo dei terminali e nella risoluzione di guasti tecnici.

8.3.3 Fornitura degli aggiornamenti software

checksum fornisce regolarmente aggiornamenti del software.

8.4 Servizi di assistenza per la risoluzione dei guasti

8.4.1 Informazioni generali

checksum risolve i guasti e i difetti dei terminali durante la durata del contratto nell’ambito dei pacchetti di assistenza concordati. In caso di guasti o difetti dei terminali, il partner contrattuale è tenuto a segnalarli immediatamente alla hotline, tramite il sistema di ticket o via e-mail a checksum. Se questi requisiti non sono soddisfatti, tutti i costi che ne derivano sono a carico del partner contrattuale. È a esclusiva discrezione di checksum decidere se le parti difettose possono essere sostituite o se il terminale deve essere sostituito. Lo stesso vale per la decisione se la versione di un software utilizzata deve essere sostituita o se deve essere utilizzata una soluzione alternativa (una soluzione che consente di continuare a utilizzare il software in caso di guasto). I seguenti servizi non sono coperti dai pacchetti di assistenza e saranno fatturati al partner contrattuale in base al tempo impiegato (secondo un listino prezzi separato):

 

8.4.2 Risoluzione dei malfunzionamenti tramite manutenzione del pacchetto

Il partner contrattuale segnala i terminali difettosi a checksum per la risoluzione dei guasti. checksum provvede immediatamente alla consegna di un dispositivo sostitutivo, che di norma arriva sul posto già il giorno lavorativo successivo. Il partner contrattuale è tenuto a restituire immediatamente (entro un massimo di 5 giorni) il terminale difettoso a checksum utilizzando il modulo di restituzione allegato. Il partner contrattuale adotta le misure necessarie affinché i terminali non subiscano ulteriori danni durante il trasporto a checksum.

9 Servizi aggiuntivi

9.1 Schede e-/SIM

Se la consegna viene effettuata da checksum, le schede e-/SIM possono essere utilizzate esclusivamente insieme ai terminali previsti a tale scopo e rimangono in ogni momento di proprietà di checksum. Le relative tariffe sono stabilite nel modulo contrattuale. In caso di acquisto o noleggio di un nuovo terminale, i costi per l’attivazione della nuova scheda e-/SIM sono a carico del partner contrattuale.

checksum ha il diritto di disattivare immediatamente e senza preavviso le schede e-/SIM in caso di abuso, sospetto di abuso, ritardo nel pagamento o per motivi di sicurezza. Tutti i costi per la riattivazione di una scheda SIM bloccata a seguito di abuso o ritardo nel pagamento sono a carico del partner contrattuale. checksum si riserva inoltre il diritto di richiedere la restituzione delle schede SIM fisiche al partner contrattuale o di disattivarle con un preavviso di 60 giorni e senza indicarne i motivi.

L’acquisto di una scheda SIM standard per il funzionamento dei terminali è di responsabilità di checksum. Il partner contrattuale non ha diritto a ricevere da checksum una scheda SIM diversa da quella standard.

checksum non si assume alcuna responsabilità in caso di malfunzionamenti o difetti della scheda e-/SIM, di copertura di rete insufficiente o assente o di roaming mancante. Il partner contrattuale è libero di acquistare la scheda e-/SIM presso un operatore di rete mobile di sua scelta. In tal caso si applicano le disposizioni corrispondenti dell’operatore di rete mobile.

Una scheda e-/SIM fornita da checksum può essere utilizzata esclusivamente insieme al terminale previsto a tale scopo. Per la riattivazione o Il partner contrattuale è responsabile dei danni causati da un uso improprio. Per motivi commerciali e con un preavviso adeguato, checksum può richiedere in qualsiasi momento la restituzione della scheda e-/SIM al partner contrattuale o disattivarla. Per motivi di sicurezza e a tutela del partner contrattuale, checksum ha inoltre il diritto di disattivare in qualsiasi momento e senza preavviso singoli servizi, in particolare il roaming, o l’intero servizio.

10 Trattamento dei dati personali

checksum, in qualità di responsabile del trattamento dei dati, garantisce che tutti i dati personali saranno trattati ai fini delle presenti CGC in conformità con la legislazione vigente.

 

11 Responsabilità

11.1 Informazioni generali

Fatte salve ulteriori disposizioni di legge e salvo diversamente specificato, il partner contrattuale è responsabile in particolare per i danni causati da lui stesso o da terzi da lui coinvolti, che derivano a checksum dall’adempimento inadeguato dei suoi obblighi, in particolare in ambito tecnico, organizzativo e amministrativo. In particolare, checksum ha il diritto di addebitare al partner contrattuale eventuali richieste di risarcimento danni causati da violazioni colpose degli obblighi da parte del partner contrattuale o di terzi da lui coinvolti. Il partner contrattuale esonera checksum dall’intero importo e si fa carico di tali richieste di risarcimento e delle ulteriori spese relative al caso. Salvo diversamente concordato, checksum o i terzi da essa coinvolti sono responsabili in caso di dolo o colpa grave secondo le norme di legge. La responsabilità di checksum per colpa lieve è completamente esclusa.

Rimangono impregiudicati la responsabilità delle parti contraenti per lesioni colpose alla vita, all’integrità fisica o alla salute, nonché la responsabilità legale per i prodotti.

11.2 Terminali a noleggio in particolare

Il partner contrattuale è responsabile nei confronti di checksum per tutti i danni ai terminali o per la loro perdita. In caso di perdita o danno totale, al partner contrattuale verrà addebitato il prezzo di acquisto dei terminali (secondo il listino prezzi di checksum in vigore al momento del danno) e una commissione di elaborazione.

12 Comunicazioni

Salvo diversamente concordato nel modulo contrattuale, le comunicazioni avvengono per iscritto. La forma scritta comprende anche le comunicazioni per via elettronica (ad es. tramite e-mail o tramite una piattaforma messa a disposizione da checksum nell’ambito di un servizio).

13 Modifiche e integrazioni alle parti del contratto, comprese le tariffe

Le modifiche e le integrazioni ai moduli contrattuali, in particolare alle CGC e alle altre parti integranti, richiedono la forma scritta per essere valide. checksum si riserva il diritto di modificare e integrare in qualsiasi momento i moduli contrattuali, in particolare le CGC e le altre parti integranti, nonché le tariffe e le condizioni di pagamento. Tali modifiche o integrazioni saranno comunicate per iscritto al partner contrattuale almeno 30 giorni prima della loro entrata in vigore. Se il partner contrattuale non comunica per iscritto il proprio rifiuto delle modifiche o integrazioni comunicate prima della data proposta per l’entrata in vigore delle modifiche o integrazioni, ciò sarà considerato come accettazione delle modifiche o integrazioni.

14 Entrata in vigore, durata e risoluzione

14.1 Entrata in vigore

Il rapporto contrattuale entra in vigore con la firma legalmente valida da parte del partner contrattuale. In caso di stipula elettronica del contratto, il contratto entra in vigore con l’invio della conferma d’ordine o di attivazione da parte di checksum al partner contrattuale.

14.2 Durata

Il contratto è stipulato a tempo indeterminato, ma per un minimo di 1 mese. Alla scadenza di tale durata, il contratto si rinnova automaticamente, a meno che non sia stato disdetto da una delle parti contraenti. Restano riservati il diritto di recesso della parte contraente ai sensi del punto 13 e il diritto delle parti contraenti alla risoluzione immediata per motivi importanti ai sensi del punto 14.4. Se checksum vende al partner contrattuale i terminali finora noleggiati, viene stipulato un contratto separato.

14.3 Recesso ordinario

Il contratto può essere disdetto con un preavviso di 1 mese tramite raccomandata alla fine di un mese. La disdetta di un contratto non comporta la disdetta di eventuali altri contratti esistenti.

14.4 Recesso straordinario

In presenza di motivi importanti, le parti contraenti hanno il diritto di recedere dal contratto in qualsiasi momento con effetto immediato. Sono considerati motivi importanti in particolare:

partner contrattuale; apertura di una procedura di insolvenza sul patrimonio del partner contrattuale.

La risoluzione straordinaria di contratti o parti di contratti autorizza checksum a rescindere immediatamente tutti i contratti esistenti.

14.5 Conseguenze della risoluzione del contratto

14.5.1 Informazioni generali

Gli obblighi derivanti dai punti 10 (Trattamento e trasmissione dei dati), 11 (Responsabilità), 14.5 (Conseguenze della risoluzione del contratto), 15 (Riservatezza), 16.1 (Divieto di cessione) e 16.4 (Diritto applicabile e foro competente) continuano a sussistere anche dopo la risoluzione di un contratto; gli obblighi di cui al punto 14.5.2 continuano a sussistere solo fino a quando non sono stati adempiuti dal partner contrattuale.

14.5.2 Restituzione dei terminali e delle schede SIM noleggiati

Dopo la risoluzione di un contratto, il partner contrattuale è tenuto a restituire a proprie spese i terminali e le schede SIM noleggiati entro 14 giorni a un indirizzo indicato da checksum. Fino a quando ciò non avviene, il partner contrattuale rimane debitore dei canoni di noleggio e dei costi di servizio, indipendentemente dalla data di risoluzione. I danni ai terminali e alle schede SIM o la loro perdita saranno addebitati al partner contrattuale.

15 Riservatezza

Le parti contraenti si impegnano reciprocamente a mantenere segrete le condizioni concordate e tutte le informazioni, i documenti, i dati e le tecniche procedurali contrassegnati come riservati o riconoscibili come tali, di cui vengono a conoscenza nell’adempimento del contratto e che non sono accessibili al pubblico né generalmente disponibili. Ciò non impedisce alle parti contraenti di divulgare informazioni riservate, a condizione che ciò sia basato sull’applicazione di disposizioni di legge imperative.

Inoltre, il partner contrattuale consente a checksum di valutare dati anonimi e di renderli accessibili all’acquirente incaricato dell’elaborazione a fini di analisi.

 

16 Mediazione di contratti di acquisizione

16.1 Informazioni generali

Il partner contrattuale può incaricare checksum di richiedere offerte a uno o più acquirenti o facilitatori di pagamento per conto del partner contrattuale. L’incarico viene conferito elettronicamente tramite il portale clienti.

 

Il cliente autorizza checksum a condurre trattative con società di acquisizione per suo conto, a rilasciare e ricevere dichiarazioni legali per suo conto e, in generale, a fare tutto ciò che checksum ritiene necessario o utile per o in adempimento del contratto.

16.1 Stipula, modifica e risoluzione di contratti di acquisizione

checksum stipulerà o concorderà nuovi contratti di acquisizione o modifiche a contratti di acquisizione esistenti con il consenso del cliente e per suo conto. checksum è espressamente autorizzata, previa consultazione con il cliente, a recedere dai contratti di acquisizione esistenti per conto del cliente, tenendo conto delle condizioni di recesso contrattuali in vigore.

16.2 Onorario

Salvo diverso accordo scritto, il cliente non è tenuto a pagare alcun onorario a checksum per i servizi forniti. checksum ha tuttavia diritto ai compensi di intermediazione usuali nel settore delle società di acquisizione.

16.3 Protezione dei dati

checksum si impegna a trattare i documenti e le informazioni ricevuti dal cliente in modo confidenziale e a utilizzarli esclusivamente ai fini dell’adempimento del presente contratto. Tale obbligo ha durata illimitata e permane anche dopo la scadenza del contratto.

17 Disposizioni finali

17.1 Divieto di cessione

La cessione dei diritti o degli obblighi del partner contrattuale nei confronti di checksum è consentita solo previo consenso scritto di checksum.

17.2 Coinvolgimento di terzi/trasferimento a società del gruppo

checksum si riserva il diritto di incaricare in qualsiasi momento terzi dell’adempimento dei propri obblighi contrattuali, senza doverne informare il partner contrattuale. checksum ha il diritto di trasferire il modulo contrattuale a un’altra società del gruppo. In tal caso, il partner contrattuale ne sarà informato in modo adeguato.

17.3 Clausola salvatoria

Se una disposizione del contratto (comprese le tariffe) viene dichiarata non valida, le restanti disposizioni rimangono invariate e devono essere interpretate come se il contratto in questione fosse stato stipulato senza la disposizione non valida. Lo stesso vale per le lacune contrattuali.

17.4 Diritto applicabile e foro competente

Tutti i rapporti giuridici derivanti dai contratti e dagli accordi aggiuntivi tra il partner contrattuale e checksum sono soggetti al diritto svizzero. Il foro competente esclusivo è Zugo.

17.5 Versione

La versione tedesca delle CGC è la versione ufficiale e determinante delle CGC.