1.        Ambito di applicazione e definizioni

1.1        Ambito di applicazione

Le presenti Condizioni generali di contratto (di seguito «CGC») si applicano al rapporto contrattuale tra la parte contraente e checksum AG (di seguito «checksum») in merito all’accettazione, presso il punto vendita, di mezzi di pagamento senza contanti e ai prodotti e servizi ad essi correlati.

 

1.2        Definizioni

Le definizioni che seguono corrispondono all’uso dei rispettivi termini nelle presenti CGC.

Acquirer (checksum)

L’Acquirer consente alle proprie controparti contrattuali di accettare carte di pagamento o altri sistemi di pagamento come mezzi di pagamento senza contanti nelle transazioni in presenza e garantisce l’elaborazione delle transazioni così generate.

Autorizzazione

Nell’ambito dell’autorizzazione, l’emittente della carta o il fornitore di altri sistemi di pagamento verifica se una carta o un’app utente sia valida o non sia bloccata e se l’importo della transazione rientri nei limiti stabiliti.

Carta di debito

Carta per il pagamento di beni e servizi con addebito immediato sul conto del titolare della carta (ad es. Visa Debit, Debit Mastercard).

Elaborazione elettronica

Elaborazione e invio di una transazione tramite un terminale fisico o virtuale e trasmissione elettronica al sistema.

EMV (carta EMV, chip EMV, terminale EMV)

Specifiche relative alle carte dotate di chip processore e ai relativi lettori di carte con chip (ad es. terminali POS, distributori automatici di biglietti, bancomat, distributori automatici di carburante). Sono considerate transazioni EMV i pagamenti in cui, durante l’elaborazione, i dati della carta vengono letti elettronicamente dal chip processore della carta tramite un terminale EMV.

Accredito («Credit»)

Rimborso totale o parziale di una transazione a favore del titolare della carta o dell’utente di altri mezzi di pagamento elettronici a cui era stato originariamente addebitato l’importo.

Infrastruttura

Tutte le attrezzature tecniche del partner contrattuale che servono all’accettazione elettronica di pagamenti senza contanti, compresi i terminali o virtuali e le apparecchiature correlate.

Carte

Termine generico che indica le carte di pagamento utilizzate per l’esecuzione di pagamenti senza contanti, in particolare carte di credito, di debito e prepagate.

Emittente della carta («Issuer»)

Società autorizzata dal licenziante a emettere carte a favore dei titolari di carta.

Titolare della carta

Persona che acquista beni e/o servizi offerti dal partner contrattuale e li paga senza contanti tramite carta (transazione).

Organizzazione di carte

Licenziante (come Visa International, Mastercard International) per l’emissione (Issuing) e l’accettazione (Acquiring) di carte e mezzi di pagamento senza contanti.

Codice di sicurezza della carta

Sequenza di cifre stampata sulla carta di credito (ad es. Visa [CVV2], Mastercard [CVC2]), che funge da ulteriore elemento di sicurezza nelle transazioni a distanza.

Contactless (carta contactless, lettore contactless, transazione contactless)

Eseguimento di transazioni tramite l’utilizzo della «comunicazione in campo vicino» (NFC), uno standard internazionale per la trasmissione di dati tramite tecnologia radio. A tal fine sono necessari un terminale con lettore contactless e una carta con chip compatibile NFC oppure una carta digitale caricata su un dispositivo compatibile NFC (supporto della carta). La lettura dei dati del chip avviene avvicinando la carta o il supporto della carta al lettore contactless.

Carta di credito

Carta utilizzata per il pagamento di beni e servizi con addebito successivo a carico del titolare della carta

Merchant Category Code (MCC)

Schema prestabilito dai licenzianti che consente all’acquirente di classificare le attività commerciali del contraente in una o più categorie settoriali.

Terminale mPOS Lettore di carte mobile

lettore di carte che funziona tramite un dispositivo mobile compatibile (ad es. smartphone o tablet) e un’app.

Fornitore di servizi di pagamento (PSP)

Fornitore di servizi tecnici che mette a disposizione applicazioni quali terminali virtuali per consentire l’accettazione di pagamenti elettronici nel negozio online.

Standard PCI

Standard di sicurezza definiti dal PCI SSC (Payment Card Industry Security Standards Council) per il settore delle carte di pagamento, la cui applicazione è obbligatoria per i licenziatari. Ulteriori informazioni sono disponibili su pcisecuritystandards.org.

PCI DSS

Lo standard di sicurezza dei dati PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard) è uno standard PCI che mira in particolare all’attuazione di misure di sicurezza da parte delle aziende.

PIN (numero di identificazione personale)

Combinazione numerica personale che autentica una persona come legittimo utilizzatore di una carta

Transazione in presenza

Transazioni in cui una persona, insieme alla carta o all’app di pagamento utilizzata, è fisicamente presente presso il punto vendita (Point of Sale).

Codice QR

Codice a barre bidimensionale generato dal partner contrattuale nell’ambito dell’elaborazione della transazione e letto dall’utente del mezzo di pagamento tramite l’app di pagamento per l’esecuzione del pagamento.

Storno («chargeback»)

Annullamento di una transazione inviata dal partner contrattuale o di un rimborso già effettuato a seguito di un reclamo giustificato relativo alla transazione da parte del pagante o dell’emittente corrispondente. Il diritto al rimborso del partner contrattuale decade.

Sistema            

Il sistema elettronico di autorizzazione e fatturazione gestito da checksum per l’elaborazione delle transazioni. Ne fa parte anche il servizio «Portale per esercenti o partner».

Terminale (terminale hardware o virtuale)

I terminali hardware sono dispositivi fissi o mobili destinati all’elaborazione delle transazioni. I componenti software che consentono il collegamento del terminale hardware ad altre periferiche (sistemi di cassa, sistemi di prenotazione alberghiera, distributori automatici di carburante ecc.) sono considerati parte integrante del terminale hardware.

I terminali virtuali sono applicazioni che consentono l’elaborazione di transazioni nel commercio a distanza. Di norma, i terminali software sono gestiti e commercializzati dai fornitori di servizi di pagamento (anche checksum).

Transazione

Operazione di pagamento senza contanti effettuata elettronicamente, i cui dati vengono successivamente elaborati dal sistema di checksum.

Ricevuta di transazione

Conferma fisica o elettronica generata tramite terminale o nel negozio online a conferma dell’esecuzione di una transazione.

Conferma di pagamento

Documento (elettronico) generato da checksum, reso disponibile al pagante nell’applicazione di pagamento corrispondente dopo ogni transazione. Utenti di mezzi di pagamento elettronici Utenti di mezzi di pagamento elettronici.

 

2   La controparte contrattuale

2.1        Identificazione della parte contraente

checksum è tenuta a identificare la parte contraente e i suoi rappresentanti legalmente autorizzati, nonché a registrare le attività commerciali della parte contraente e ad assegnarle alla corretta categoria settoriale (MCC). A tal fine, la parte contraente stipula il contratto per via elettronica e fornisce a checksum i documenti indicati nonché, a seconda dei casi, tutti gli ulteriori documenti necessari.

 

2.3        Appartenenza settoriale (Merchant Category Code, MCC)

Il contraente opera nelle categorie settoriali elencate nei moduli contrattuali e vende ai titolari di carte o agli utenti di altri mezzi di pagamento elettronici beni e/o presta servizi attribuibili esclusivamente a tali categorie settoriali. Per ogni categoria settoriale è necessaria la stipula di un modulo contrattuale separato.

 

2.4        Modifiche da parte del partner contrattuale

In caso di modifiche da parte del partner contrattuale (ad es. relative alla forma giuridica, all’attività commerciale svolta, all’indirizzo, alle coordinate bancarie, ai rappresentanti legalmente autorizzati, ai punti vendita o alle infrastrutture), il partner contrattuale è tenuto a informare immediatamente checksum per iscritto. checksum ha il diritto di addebitare al partner contrattuale i costi derivanti da tali modifiche.

In caso di modifica sostanziale dei rapporti di proprietà e di controllo del partner contrattuale, quest’ultimo è tenuto a informare checksum per iscritto con almeno un mese di anticipo. In tal caso, checksum ha il diritto di richiedere un aggiornamento dei dati identificativi del partner contrattuale, ai sensi del punto 2.1. Qualora ciò comporti maggiori rischi per checksum, quest’ultima ha il diritto di risolvere i moduli contrattuali con effetto immediato. Fintantoché checksum non riceva comunicazione scritta in merito a una successione legale, essa potrà versare tutti i compensi con effetto liberatorio alla precedente controparte contrattuale.

Qualora si verifichino peggioramenti significativi della solvibilità della parte contraente (ad es. l’apertura di una procedura di insolvenza), la parte contraente è tenuta a informare immediatamente checksum. checksum ha il diritto, a sua discrezione, di adottare immediatamente misure adeguate quali l’adeguamento dei termini di pagamento, la trattenuta dei compensi o la richiesta di garanzie adeguate. La controparte contrattuale sarà informata immediatamente delle misure adottate.

checksum ha il diritto, nell’ambito della gestione dei rischi, di verificare le attività commerciali (prodotti e servizi) e la situazione finanziaria della controparte. La controparte fornirà a checksum le informazioni necessarie a tal fine (compresi i bilanci annuali) su richiesta entro 10 giorni.

 

3   Infrastruttura della parte contraente

3.1        Disposizioni generali

L’acquisto, la gestione e la manutenzione di un’infrastruttura idonea all’esecuzione elettronica di pagamenti senza contanti, nonché le misure tecniche di sicurezza contro l’uso improprio dell’infrastruttura, in particolare il rispetto dello standard PCI DSS ai sensi del punto 14.2, sono di esclusiva responsabilità della parte contraente. Ciò vale anche per gli adeguamenti dell’infrastruttura derivanti da modifiche al sistema da parte di checksum ai sensi del punto 4.1, comma 3.

 

3.2        Obblighi della parte contraente

3.2.1    Obblighi generali di diligenza

La parte contraente si impegna a garantire, mediante misure adeguate, che non siano possibili manipolazioni, in particolare transazioni abusive, e che i terminali siano protetti dall’accesso da parte di terzi non autorizzati. La parte contraente è tenuta a formare il proprio personale sul corretto utilizzo e gestione dell’infrastruttura a intervalli di tempo adeguati, in particolare al momento della sua messa in funzione. Inoltre, deve informare il proprio personale sulle misure da adottare per prevenire abusi e frodi.

 

3.2.2    Obblighi relativi ai terminali hardware

Il contraente deve posizionare tutti i terminali presso il punto vendita in modo tale che il titolare della carta o l’utente di altri mezzi di pagamento elettronici abbia accesso diretto al terminale (in particolare al display, ai tasti di comando e al lettore di carte) e non possa essere osservato durante l’eventuale inserimento del PIN.

 

3.2.3    Obblighi relativi ai terminali virtuali

Il contraente è tenuto a proteggere con la massima diligenza l’infrastruttura con cui vengono gestiti i terminali virtuali, in particolare i computer (compresi tutti i relativi elementi di rete) e i supporti dati (soprattutto numeri di carta, date di scadenza o dati relativi alle transazioni).

 

3.2.4    Obbligo di informazione/Diritto di accesso

Su richiesta di checksum, il partner contrattuale è tenuto a comunicare per iscritto a checksum quali terminali sono effettivamente in uso. Inoltre, il partner contrattuale autorizza checksum a richiedere tali informazioni anche direttamente ai produttori di terminali, ai fornitori di software o ad altri fornitori di infrastrutture. Il partner contrattuale fornirà a checksum il supporto necessario a tal fine.

La parte contraente comunicherà immediatamente per iscritto a checksum qualsiasi modifica relativa ai terminali hardware o al proprio negozio online, in particolare la messa fuori servizio, la sostituzione o il cambio di sede o di URL.

 

3.2.5    Instradamento delle transazioni da parte di terzi

La parte contraente ha il diritto di stipulare un accordo con soggetti terzi certificati secondo lo standard PCI DSS (quali fornitori di servizi di pagamento, gestori di rete) che trasmettano le transazioni a checksum per conto della parte contraente. checksum non rifiuterà il riconoscimento di tali soggetti terzi senza un motivo valido. I costi derivanti dal collegamento del soggetto terzo, in particolare quelli relativi all’attivazione, alle commissioni, ai ritardi e agli errori, sono a carico del partner contrattuale. checksum ha il diritto di addebitare tali costi e commissioni al partner contrattuale o di compensarli con i compensi da corrispondere al partner contrattuale.

La parte contraente è tenuta a comunicare immediatamente per iscritto a checksum eventuali modifiche relative all’instradamento delle transazioni da parte di terzi, nonché la sostituzione di tale terzo. checksum ha il diritto di rifiutare tali modifiche o sostituzioni per motivi validi.

 

3.2.6    Accettazione da parte di più acquirenti

In caso di utilizzo simultaneo da parte del partner contrattuale di servizi di acquiring forniti da più fornitori, deve essere garantita in ogni momento la separazione dei dati delle transazioni attribuibili al rispettivo acquirente. La collaborazione con acquirenti terzi non deve compromettere in alcun modo l’elaborazione e la sicurezza delle transazioni che devono essere elaborate da checksum.

 

4   Sistema di autorizzazione e fatturazione di checksum

4.1        Informazioni generali

checksum gestisce e si occupa della manutenzione del sistema dal punto di vista tecnico, organizzativo e amministrativo. Il partner contrattuale non ha diritto alla disponibilità costante e all’utilizzo senza interruzioni del sistema. checksum non può fornire alcuna garanzia al riguardo. checksum ha il diritto di interrompere il funzionamento del sistema a propria discrezione, qualora ciò le appaia opportuno per motivi oggettivi e imperativi, quali ad esempio modifiche e integrazioni al sistema, malfunzionamenti o rischio di abuso. checksum si riserva il diritto di modificare o integrare il sistema dal punto di vista tecnico e organizzativo. Qualora ciò comporti adeguamenti all’infrastruttura, il contraente è tenuto a provvedervi a proprie spese, attenendosi alle istruzioni di checksum. Il contraente è inoltre tenuto ad adottare le modifiche e le integrazioni apportate da checksum e dai fornitori del sistema e dell’infrastruttura o dai produttori di terminali, in particolare al fine di aumentare gli standard di sicurezza.

 

4.2        Autorizzazione

Salvo diversamente concordato in modo esplicito, il contraente è tenuto a richiedere a checksum un’autorizzazione per ogni forma di accettazione, mediante una procedura specificata da checksum. Sono fatte salve le eccezioni espressamente autorizzate da checksum

Il contraente prende atto che nella procedura di autorizzazione è possibile verificare solo che una carta/app o un altro mezzo di pagamento elettronico non sia bloccato e che non venga superato alcun limite. L’autorizzazione concessa non conferisce pertanto al contraente alcun diritto al rimborso della transazione da parte di checksum.

 

4.3        Elaborazione delle transazioni e rendicontazione

Le transazioni inviate dal partner contrattuale vengono elaborate e contabilizzate dal sistema. I relativi crediti di remunerazione vengono accreditati al partner contrattuale e la banca di checksum riceve l’ordine di trasferire l’importo dovuto all’istituto finanziario del partner contrattuale.

 

4.4        Servizio web «Portale clienti o partner»

I due servizi web «Portale clienti e partner» (di seguito «Servizio web») comprendono la messa a disposizione elettronica degli avvisi di remunerazione, delle informazioni relative alle transazioni e ai terminali, nonché dei report e delle funzioni self-service, in relazione all’accettazione di mezzi di pagamento senza contanti.

Il partner contrattuale definisce nei confronti di checksum quali persone debbano ricevere i diritti di accesso all’area amministrativa della piattaforma del portale clienti o partner. I dati di accesso personalizzati forniti da checksum (di seguito «dati di accesso») autorizzano tali persone ad apportare modifiche relative all’ambito dei servizi e alla configurazione per conto del partner contrattuale.

Il partner contrattuale è responsabile di garantire che i dati di accesso siano adeguatamente protetti dall’accesso da parte di terzi non autorizzati. Inoltre, è tenuto a rinnovare regolarmente le password. Chiunque si identifichi presso checksum utilizzando i dati di accesso è considerato autorizzato dal partner contrattuale all’utilizzo della piattaforma del portale clienti o partner. checksum verifica solo i dati di accesso; non viene effettuata alcuna ulteriore verifica di legittimazione.

Qualora sussista il timore che terzi non autorizzati siano venuti a conoscenza dei dati di accesso, il partner contrattuale è tenuto a far bloccare immediatamente tali dati da checksum (tel. +41 58 329 31 80). Il partner contrattuale risponde di tutte le azioni compiute da terzi mediante l’utilizzo dei dati di accesso come se fossero state compiute da lui stesso.

Il partner contrattuale può accedere ai dati memorizzati sulla piattaforma del portale clienti o partner per un periodo di almeno 6 mesi. checksum non fornisce tuttavia alcuna garanzia in merito all’autenticità e all’inalterabilità dei dati durante il download, la registrazione e la conservazione da parte del partner contrattuale.

 

5   Accettazione

5.1        Obblighi del contraente

5.1.1    Obblighi generali

La parte contraente si impegna ad accettare tutte le carte dei marchi concordati e delle tipologie concordate (carte di credito, di debito o prepagate), nonché altri mezzi di pagamento elettronici, indipendentemente dall’importo, come mezzo di pagamento per beni e/o servizi.

Nell’ambito dell’accettazione, il contraente si impegna in ogni caso a:

 

5.2        Esclusione dell’accettazione

Il contraente non può accettare la carta o altri mezzi di pagamento elettronici per

 

5.3        Accettazione nei punti vendita fisici

In caso di elaborazione elettronica tramite terminale hardware, il contraente deve garantire che la lettura dei dati della carta e l’eventuale immissione del PIN o la scansione del codice QR possano essere effettuate personalmente dal titolare della carta o dagli utenti di mezzi di pagamento elettronici presso il terminale, senza che il contraente o terzi possano prenderne visione.

Per l’accettazione delle carte vale quanto segue:

Nelle transazioni contactless, lo standard di sicurezza applicabile è gestito dal terminale hardware. Se i parametri di sicurezza memorizzati sulla carta e/o sul terminale hardware lo consentono, non è richiesta né l’immissione del PIN né la firma. In caso contrario, al titolare della carta viene richiesto di inserire il PIN o di firmare la ricevuta generata dal terminale.

Se per l’accettazione della carta è richiesta la firma del titolare, il partner contrattuale può accettare la carta solo a condizione che questa

In caso di transazioni con conferma della firma, il contraente deve inoltre assicurarsi che

In caso di dubbio, il partner contrattuale deve verificare l’identità del titolare della carta sulla base di un documento d’identità ufficiale (corrispondenza tra cognome e nome) e annotare sulla ricevuta che i dati del documento d’identità e della carta sono stati confrontati e verificati. Nel caso dei terminali mPOS, tale annotazione deve essere conservata insieme a un riferimento al corrispondente ID della transazione.

Se il titolare della carta ha dimenticato il PIN o se il sistema non consente ulteriori immissioni del PIN, la carta non deve essere accettata secondo le procedure alternative di cui ai punti 11.2 e 11.3.

 

5.5        Eseguimento degli accrediti («Credits»)

Un accredito può essere effettuato solo su un addebito precedentemente contabilizzato e non può superare l’importo di tale addebito. Il partner contrattuale non è autorizzato a effettuare un rimborso in modo diverso da quanto descritto di seguito (ad es. tramite contanti o bonifico). Con l’effettuazione di un accredito da parte del partner contrattuale, checksum ha il diritto di richiedere al partner contrattuale il rimborso o la compensazione della transazione già contabilizzata o rimborsata.

Per l’accettazione delle carte vale quanto segue:

qualora al titolare della carta debba essere rimborsata, in tutto o in parte, una transazione dopo che questa è stata elaborata, il partner contrattuale è tenuto a emettere un accredito («Credit») sulla stessa carta. In caso di elaborazione elettronica, è necessario avviare una transazione di accredito e stampare la relativa ricevuta di accredito.

Per l’accettazione di altri mezzi di pagamento elettronici e per i terminali mPOS vale quanto segue:

qualora una transazione debba essere rimborsata in tutto o in parte dopo la sua esecuzione, il partner contrattuale ha la possibilità di richiedere a checksum un accredito successivo o un accredito parziale della transazione.

 

6   Documenti giustificativi

6.1        Disposizioni generali

Il mancato rispetto degli obblighi di cui ai punti 6.2 e 6.3 comporta un rischio maggiore di storno dei compensi ai sensi del punto 10.

 

6.2        Consegna al titolare della carta/all’utente di mezzi di pagamento elettronici

Nelle transazioni in presenza, l’originale della ricevuta stampata dal terminale rimane presso il partner contrattuale («ricevuta dell’esercente»). Il partner contrattuale consegna una copia («ricevuta del cliente») al titolare della carta/utente di mezzi di pagamento elettronici. In caso di utilizzo di un terminale mPOS, la ricevuta viene inviata al titolare della carta via e-mail su richiesta. È possibile archiviare la ricevuta in formato elettronico.

 

6.3        Obbligo di conservazione

Il partner contrattuale conserva in un luogo sicuro tutti gli originali delle ricevute cartacee e le copie delle ricevute elettroniche, tutti i dati delle transazioni e i rendiconti giornalieri (compresi i dati delle singole transazioni), nonché i relativi dati e documenti relativi agli ordini, per almeno 36 mesi a partire dalla data della transazione.

I dati elettronici devono essere conservati in forma crittografata e protetti da accessi non autorizzati. A tal proposito, la parte contraente si impegna a rispettare le relative istruzioni emanate da checksum (ai sensi del punto 14.2).

 

7            Trasmissione delle transazioni

7.1        Termini di consegna

La parte contraente si impegna a trasmettere a checksum le transazioni elaborate entro 48 ore.

Per le transazioni che pervengono nel sistema di checksum in ritardo rispetto a quanto previsto dalla disposizione di cui sopra, checksum si riserva il diritto di non concedere al partner contrattuale alcun diritto al compenso o di richiedere la restituzione o la compensazione di un compenso già corrisposto.

Nel commercio a distanza (e-commerce sicuro, ordini via posta o telefono), il partner contrattuale è tenuto a trasmettere le transazioni entro 48 ore anche nel caso in cui non sia in grado di spedire/consegnare immediatamente la merce in questione o di fornire immediatamente il servizio. Il trasferimento dei dati dall’infrastruttura del partner contrattuale al sistema gestito da checksum avviene a esclusivo rischio del partner contrattuale, indipendentemente dal fatto che tale trasferimento sia effettuato dal partner contrattuale stesso o da terzi da lui incaricati.

 

7.2        Valuta di consegna

Il partner contrattuale è tenuto a trasmettere le transazioni nelle valute concordate nel modulo contrattuale.

 

7.3        Registrazione a posteriori (accettazione delle carte)

A condizione che il partner contrattuale abbia rispettato i termini di invio di cui al punto 7.1, è possibile effettuare una registrazione successiva manuale delle transazioni smarrite, errate o incomplete nei casi in cui la causa sia da ricercarsi in un guasto tecnico durante la trasmissione o l’elaborazione dei dati. Sono escluse le registrazioni errate (ad es. importo troppo alto o troppo basso).

È esclusa la registrazione a posteriori di transazioni trasmesse oltre 60 giorni (carte di debito) o 180 giorni (carte di credito) dopo la data di riferimento. Lo stesso vale per le transazioni i cui dati non sono stati ricevuti dal sistema di checksum.

 

8   Remunerazione

8.1        Diritto al compenso del contraente

checksum corrisponde al partner contrattuale il compenso per le transazioni trasmesse – al netto delle commissioni concordate e con riserva di un successivo storno – con la frequenza di pagamento concordata. I dettagli del rendiconto sono riportati nell’estratto conto dei compensi. Nei giorni festivi bancari, checksum non elabora alcun pagamento. Il partner contrattuale accetta i ritardi che ne derivano in merito al compenso. Ulteriori festività specifiche per paese o regionali possono comportare ulteriori ritardi.

 

8.2        Conto per la ricezione dei compensi

Per ricevere i compensi, il partner contrattuale deve disporre di un conto presso un istituto finanziario intestato alla società o al titolare. Per la corretta elaborazione sono necessari l’IBAN e il BIC del conto corrispondente.

Il partner contrattuale prende atto che, in caso di indicazioni errate o insufficienti dei dati del conto, i pagamenti potrebbero non essere eseguiti o potrebbero essere indirizzati a un altro destinatario. Tutti i costi e le commissioni per le ricerche o altre spese correlate sono a carico del partner contrattuale.

checksum trasferirà alla parte contraente i compensi derivanti dai moduli di accettazione sotto forma di pagamento collettivo. Qualora la parte contraente desideri bonifici per ogni marca di carta, i costi aggiuntivi saranno a suo carico.

 

8.3        Valuta di pagamento

Il pagamento al partner contrattuale avviene di norma nella valuta locale in vigore presso la sede legale del partner contrattuale. Qualora il partner contrattuale desideri ricevere il pagamento in un’altra valuta, la valuta consegnata dal partner contrattuale verrà convertita tramite il franco svizzero (CHF) nella valuta di pagamento desiderata. A tal fine si applicano i tassi di cambio delle valute estere stabiliti da checksum. La parte contraente accetta i tassi di cambio applicati da checksum.

 

8.4        Avviso di pagamento

La messa a disposizione dell’avviso di pagamento da parte di checksum avviene nella forma concordata nel modulo contrattuale. L’avviso di pagamento viene in ogni caso reso disponibile nel servizio web «Portale clienti o partner».

Eventuali contestazioni relative all’avviso di pagamento devono essere presentate per iscritto da parte del contraente a checksum entro 30 giorni dalla messa a disposizione nel servizio web o, in caso di altre forme di consegna concordate, dal ricevimento; in caso contrario, l’avviso di pagamento, comprese tutte le informazioni in esso contenute, si considera corretto e completo e approvato senza riserve.

 

9   Commissioni

9.1        Disposizioni generali

Tutte le commissioni che la parte contraente è tenuta a versare a checksum sono elencate nel modulo contrattuale. Le commissioni sono esigibili al momento della prestazione del servizio da parte di checksum; vengono conteggiate con i compensi maturati e riportate nell’avviso di pagamento (punto 8.1).

Qualora nel modulo contrattuale sia concordato l’utilizzo di un listino prezzi e prestazioni, la versione di esso in vigore costituisce parte integrante del modulo contrattuale.

La compensazione dei crediti della parte contraente nei confronti di checksum richiede il previo consenso scritto di checksum. checksum ha il diritto, in qualsiasi momento, di compensare i propri crediti nei confronti della parte contraente.

 

9.2        Commissioni di interscambio

Tutte le informazioni relative all’importo delle commissioni di interscambio vengono visualizzate al partner contrattuale sul portale dei partner o degli esercenti.

 

9.3        Spese di remunerazione di terzi

Le spese di bonifico o di cambio valuta addebitate dall’istituto finanziario del partner contrattuale in relazione al pagamento sono a carico del partner contrattuale e gli vengono addebitate direttamente al momento del pagamento. checksum si riserva il diritto di adeguare le modalità di pagamento in caso di modifiche legislative e/o di variazioni delle commissioni applicate da terzi.

 

9.4        Ritardo nel pagamento

Qualora la compensazione degli importi dovuti dalla parte contraente non porti al loro saldo, checksum invierà alla parte contraente una richiesta di pagamento relativa all’importo in sospeso. Il termine di pagamento è di 10 giorni; trascorso tale termine, la parte contraente cade in mora senza necessità di sollecito.

In caso di mora della parte contraente, checksum ha il diritto di applicare un interesse di mora del 5% annuo sull’importo dovuto, nonché di addebitare alla parte contraente tutte le spese di sollecito e di recupero crediti.

 

9.5        Imposte

I corrispettivi per i prodotti e i servizi di checksum stabiliti nei moduli contrattuali si intendono, salvo diversa indicazione, al netto dell’IVA, delle ritenute alla fonte e di altri oneri. Tutte le imposte e gli oneri che, ai sensi della legislazione del Paese della parte contraente, gravano o potrebbero gravare in futuro sulle prestazioni che checksum deve fornire nell’ambito dei moduli contrattuali sono a carico della parte contraente. La parte contraente è in ogni caso tenuta a rispettare le disposizioni applicabili nel proprio paese in materia di imposte indirette, ritenute alla fonte e altri eventuali oneri. Qualora terzi dovessero far valere pretese nei confronti di checksum a tale titolo, la parte contraente manleverà integralmente checksum.

 

10 Storni e controllo delle frodi

10.1     Storni («chargeback»)

I titolari di carte/utenti di mezzi di pagamento elettronici e i rispettivi emittenti hanno il diritto di contestare una transazione, purché siano soddisfatti i requisiti per l’avvio di una procedura di chargeback, in particolare la sussistenza di un motivo di chargeback.

Qualora venga avviata una procedura di storno, il contraente è tenuto, su richiesta di checksum, a inviare a checksum entro 10 giorni, tramite raccomandata, copie di tutti i documenti giustificativi e della documentazione (ai sensi del punto 6) che possano confutare il motivo dello storno. Qualora il motivo dello storno non possa essere confutato mediante i documenti giustificativi presentati dalla parte contraente o qualora i documenti richiesti non vengano presentati dalla parte contraente entro il termine stabilito, checksum ha il diritto di richiedere alla parte contraente la restituzione delle transazioni già pagate o di compensarle con i compensi da corrispondere alla parte contraente («storno»). Ciò vale anche nei casi in cui la consegna/fornitura di beni o servizi non avvenga direttamente tramite il partner contrattuale, ma tramite terzi, ad esempio quando il partner contrattuale agisce in qualità di intermediario o agente di tali terzi.

Qualora, dopo l’avvio di una procedura di chargeback, il partner contrattuale intenda effettuare un accredito a favore della carta o di un altro mezzo di pagamento elettronico utilizzato per la transazione contestata, è tenuto a informare l’ufficio chargeback di checksum della propria intenzione. In caso di approvazione da parte di checksum, il partner contrattuale dovrà effettuare l’accredito in conformità alle disposizioni di cui al punto 5.5 del documento .

Durante la procedura di chargeback, il partner contrattuale deve astenersi dall’intraprendere qualsiasi azione legale nei confronti del titolare della carta o dell’utente di altri mezzi di pagamento elettronici.

 

10.2     Motivi di chargeback nelle transazioni in presenza (accettazione della carta)

In caso di accettazione della carta nelle transazioni in presenza, checksum ha diritto al storno in particolare se il titolare della carta contesta la transazione e il partner contrattuale non è in grado di dimostrare la presenza della carta presso il punto vendita al momento della transazione. Ciò vale in particolare se il partner contrattuale

Questo elenco di motivi di storno non è esaustivo.

 

10.4     Monitoraggio delle frodi («Fraud Monitoring»)

Nell’ambito del monitoraggio delle frodi, checksum può impartire in qualsiasi momento al partner contrattuale istruzioni volte a prevenire casi di frode (ad es. l’obbligo per il titolare della carta di esibire un documento d’identità). Le istruzioni entrano in vigore immediatamente dopo la comunicazione al partner contrattuale e quest’ultimo è tenuto a rispettarle integralmente.

In caso di fondato sospetto di frode, checksum ha il diritto di trattenere i compensi dovuti al partner contrattuale fino al chiarimento del sospetto. Resta fatto salvo il punto 10.2. In caso di casi di frode eccessivamente frequenti, checksum si riserva inoltre il diritto di rescindere i moduli contrattuali con effetto immediato.

 

10.5     Rispetto dei limiti

Il partner contrattuale garantisce che, per i marchi di carte concordati e altri mezzi di pagamento elettronici, vengano rispettati mensilmente i seguenti limiti:

In caso di superamento di uno di questi limiti, checksum ha il diritto di addebitare al partner contrattuale le spese relative a ciascun storno, accredito o transazione fraudolenta in eccesso. Inoltre, checksum ha il diritto di addebitare alla parte contraente le penali e/o le spese di gestione applicate dai licenziatari, di posticipare il pagamento delle transazioni inviate fino a un massimo di 180 giorni e di rescindere i moduli contrattuali con effetto immediato.

 

14 Protezione dei dati

14.1     Trattamento dei dati personali

checksum, in qualità di titolare del trattamento, tratta i dati personali in conformità con la normativa vigente. Il trattamento dei dati personali è descritto in maggior dettaglio nell’informativa sulla privacy di checksum.

 

14.2     Standard di sicurezza dei dati PCI DSS

I dati delle carte (in particolare i numeri delle carte e le date di scadenza) devono essere protetti contro la perdita e l’accesso non autorizzato da parte di terzi. Le disposizioni in materia di sicurezza dei dati dei licenziatari da rispettare a tal fine sono stabilite nel PCI DSS. A questo proposito, il partner contrattuale si impegna a osservare e a rispettare in ogni momento e integralmente la versione vigente delle «Linee guida per la conformità alle norme di sicurezza PCI DSS» emanate da checksum, che costituiscono parte integrante delle presenti CGC. In particolare, il contraente è tenuto a eseguire le misure di certificazione, ad esempio il questionario di autovalutazione («Self-Assessment Questionnaire»), e a confermare a checksum la conformità allo standard PCI DSS.

In caso di furto dei dati delle carte o di sospetto furto dei dati delle carte, il contraente è tenuto a informare immediatamente checksum. In tal caso, il contraente autorizza espressamente checksum a incaricare un ente di revisione accreditato dai licenzianti di redigere un «rapporto di revisione PCI». In tale occasione verranno esaminate le circostanze in cui si è verificato il danno e, al contempo, verrà verificato se il partner contrattuale abbia rispettato lo standard PCI DSS. Il partner contrattuale è tenuto a collaborare pienamente con la società di revisione; in particolare, garantisce alla stessa l’accesso illimitato ai propri locali e alle proprie infrastrutture. Una volta redatto il rapporto di verifica PCI, il partner contrattuale è tenuto a porre rimedio in modo completo, a proprie spese, a tutte le carenze di sicurezza riscontrate entro un termine comunicato da checksum. Qualora dall’indagine emerga che, al momento del furto di dati, non fossero state rispettate le disposizioni di sicurezza previste dal PCI DSS, anche i costi per la redazione del rapporto di verifica PCI saranno a carico del partner contrattuale.

checksum ha il diritto di addebitare al contraente le richieste di risarcimento danni avanzate dai licenzianti e/o di rescindere il modulo contrattuale con effetto immediato, qualora il contraente non rispetti lo standard PCI DSS o non ne confermi il rispetto dopo averne ricevuto richiesta. Ciò vale allo stesso modo in caso di furto di dati delle carte o di sospetto furto di dati delle carte.

 

15  Responsabilità

Fatte salve ulteriori disposizioni di legge e salvo quanto espressamente diversamente stabilito, il partner contrattuale risponde in particolare dei danni causati da lui stesso o da terzi da lui coinvolti, che derivino a checksum dall’adempimento inadeguato dei propri obblighi, in particolare in ambito tecnico, organizzativo e amministrativo. In particolare, checksum ha il diritto di addebitare alla controparte eventuali richieste di risarcimento danni causate da una violazione colposa degli obblighi da parte della controparte o da terzi da essa incaricati, nonché le penali e/o le spese di gestione dei licenziatari e ulteriori spese relative al caso. La controparte manleva checksum per l’intero importo di tali somme e si fa carico di tali crediti e delle ulteriori spese relative al caso.

Salvo espressa disposizione contraria, checksum o i terzi da essa coinvolti rispondono in caso di dolo o colpa grave secondo le norme di legge. La responsabilità di checksum per colpa lieve è integralmente esclusa.

Restano impregiudicate la responsabilità delle parti contraenti per lesioni colpose alla vita, all’integrità fisica o alla salute, nonché la responsabilità civile per danno da prodotto prevista dalla legge.

 

16  Comunicazioni

Salvo che nel modulo contrattuale non sia stata espressamente concordata un’altra forma, le comunicazioni avvengono per iscritto. Per «forma scritta» si intendono anche le comunicazioni per via elettronica (ad es. tramite e-mail o tramite una piattaforma messa a disposizione da checksum nell’ambito di un servizio).

 

17  Modifiche e integrazioni ai moduli contrattuali, incluse le tariffe

Le modifiche e le integrazioni ai moduli contrattuali, in particolare alle Condizioni Generali di Contratto e alle altre parti integranti, richiedono la forma scritta per essere valide.

checksum si riserva il diritto di modificare e integrare in qualsiasi momento i moduli contrattuali, in particolare le CGC e le altre parti integranti, nonché le tariffe. Tali modifiche o integrazioni saranno comunicate per iscritto alla controparte almeno 30 giorni prima della loro entrata in vigore. Qualora la parte contraente non manifesti per iscritto il proprio dissenso in merito alle modifiche o alle integrazioni comunicate prima della data proposta per la loro entrata in vigore, ciò sarà considerato come accettazione delle modifiche o delle integrazioni. Fanno eccezione le modifiche al listino prezzi e servizi; il listino prezzi e servizi di volta in volta applicabile viene pubblicato sul portale dei partner o dei rivenditori ed entra in vigore al momento della pubblicazione.

L’adozione di misure di sicurezza ai sensi del punto 2.4, comma 3, le modifiche al sistema ai sensi del punto 4.1, comma 3, nonché le modifiche alle tariffe nell’ambito di un quadro tariffario concordato non sono considerate modifiche ai sensi del presente punto e non danno quindi diritto alla risoluzione del contratto.

 

18 Entrata in vigore, durata e risoluzione

18.1     Entrata in vigore

Il modulo contrattuale entra in vigore, in linea di principio, con l’invio da parte di checksum della conferma di attivazione al contraente. Tuttavia, qualora nel modulo contrattuale sia esplicitamente prevista la controfirma da parte di checksum, il modulo contrattuale entra in vigore con la firma delle parti contraenti.

 

18.2     Durata

Il modulo contrattuale è stipulato a tempo indeterminato, ma almeno per la durata minima eventualmente concordata. Alla scadenza della durata minima, il modulo contrattuale si rinnova automaticamente per ulteriori 12 mesi, a meno che non sia stato disdetto da una delle parti contraenti.

Rimangono riservati il diritto di recesso della controparte ai sensi del punto 17, nonché il diritto delle parti contraenti alla risoluzione immediata per giusta causa ai sensi del punto 18.4.

 

18.3     Disdetta ordinaria

Salvo diversamente concordato, il modulo contrattuale può essere disdetto tramite lettera raccomandata con un preavviso di 6 mesi, la prima volta alla scadenza della durata minima del contratto, successivamente a ogni data che segua di 12 mesi la scadenza della durata minima del contratto. In assenza di una durata minima del contratto, la data di disdida è la data ricorrente ogni anno della firma del modulo contrattuale da parte del partner contrattuale. La disdida di un modulo contrattuale non comporta la disdida degli altri moduli contrattuali.

 

18.4     Recesso straordinario

Le parti contraenti hanno il diritto, in presenza di motivi gravi, di recedere in qualsiasi momento dai moduli contrattuali con effetto immediato. Sono considerati motivi gravi, in particolare:

La risoluzione straordinaria dei moduli contrattuali relativi all’accettazione di mezzi di pagamento senza contanti autorizza checksum a porre immediatamente fine a tutti i moduli contrattuali esistenti.

 

18.5     Risoluzione automatica del contratto

I moduli contrattuali vengono risolti automaticamente, senza necessità di disdida, qualora la controparte non abbia effettuato alcuna transazione per un periodo di 2 anni.

La risoluzione automatica dei moduli contrattuali relativi all’accettazione di mezzi di pagamento senza contanti comporta la risoluzione automatica di tutti i moduli contrattuali esistenti.

 

18.6     Conseguenze della cessazione del contratto

Gli obblighi di cui ai punti 6.3 (Obbligo di conservazione), 14 (Protezione dei dati), 15 (Responsabilità), 18.6 (Conseguenze della risoluzione del contratto), 19 (Riservatezza), 20.3 (Divieto di cessione) e 20.7 (Diritto applicabile e foro competente) permangono anche dopo la risoluzione di un modulo contrattuale.

A seguito della cessazione del modulo contrattuale, il partner contrattuale è tenuto a rimuovere ogni riferimento ai relativi servizi di checksum che sia riconoscibile dall’esterno per i clienti.

In caso di risoluzione di un modulo contrattuale, checksum ha il diritto di trattenere il pagamento dei compensi al partner contrattuale con effetto immediato e per 180 giorni oltre la data di cessazione del modulo contrattuale, al fine di compensarli con eventuali crediti che dovessero pervenire successivamente, in particolare gli storni. Qualora venga avviato un procedimento penale o di altro tipo nei confronti del partner contrattuale, ovvero venga presentata una denuncia penale nei suoi confronti, checksum si riserva il diritto di sospendere il pagamento dei compensi almeno fino alla conclusione del procedimento.

 

19  Riservatezza

Le parti contraenti si impegnano reciprocamente a mantenere riservate le condizioni concordate, nonché tutte le informazioni, i documenti, i dati e le tecniche procedurali di cui vengano a conoscenza nell’adempimento dei moduli contrattuali, contrassegnati o riconoscibili come riservati, che non siano né pubblici né di dominio pubblico, e a renderli accessibili a terzi solo previo consenso scritto dell’altra parte contraente. Ciò non impedisce alle parti contraenti di divulgare informazioni riservate, purché ciò sia basato sull’applicazione di disposizioni di legge imperative.

 

20 Disposizioni finali

20.1     Diritto di impartire istruzioni da parte di checksum

La parte contraente è tenuta a rispettare le direttive e le istruzioni tecniche, organizzative e amministrative impartite da checksum, nonché dai fornitori di terminali e infrastrutture.

 

20.2     Attività di intermediazione di checksum

checksum agisce anche in qualità di intermediario per altri acquirenti e fornitori di infrastrutture, gestendo i relativi contratti a loro nome, a loro rischio e per loro conto. Le parti contraenti per i servizi così forniti sono il rispettivo fornitore di servizi e la controparte contrattuale.

 

20.3     Divieto di cessione

La cessione di diritti o obblighi della controparte contrattuale nei confronti di checksum è consentita solo previo consenso scritto di checksum.

 

20.4     Coinvolgimento di terzi/Trasferimento a società del gruppo

checksum si riserva il diritto di incaricare in qualsiasi momento terzi dell’adempimento dei propri obblighi contrattuali, senza doverne dare comunicazione alla controparte.

checksum ha il diritto di trasferire il modulo contrattuale a un’altra società del gruppo. In tal caso, la controparte contrattuale ne sarà informata in modo adeguato.

 

20.5     Rinuncia ai diritti

Il mancato esercizio da parte di checksum dei diritti derivanti dai moduli contrattuali non costituisce in alcun modo una rinuncia a tali diritti, a meno che checksum non rilasci un’esplicita dichiarazione scritta di rinuncia.

 

20.6     Clausola salvatoria

Qualora una disposizione dei moduli contrattuali (comprese le tariffe) venga dichiarata nulla, le restanti disposizioni rimangono inalterate e devono essere interpretate come se il modulo contrattuale in questione fosse stato stipulato senza la disposizione nulla. Lo stesso vale per le lacune contrattuali.

 

20.7     Diritto applicabile e foro competente

Tutti i rapporti giuridici derivanti dai moduli contrattuali stipulati tra il partner contrattuale e checksum sono soggetti al diritto svizzero. Il foro competente esclusivo è Zugo.